Come e quanto il fattore culturale incide nel diritto penale italiano
venerdì, 24 febbraio 2012
Ieri l’Accademia dei Concordi ha ospitato la seconda lezione magistrale della Scuola di formazione per una consapevole cultura costituzionale promossa a Rovigo dal Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di Ferrara. Tema dell’incontro: Il “fattore culturale” nel diritto penale, svolto – secondo uno spartito originale e con brillantezza espositiva – dal Prof. Alessandro Bernardi, Ordinario di Diritto penale nell’Ateneo estense.
Identificata la radice del problema nel multiculturalismo d’importazione (diversamente da quello autoctono presente in altri stati nati multietnici), le possibili risposte variano tra il modello integrazionista francese mirante all’assimilazione ed il modello multiculturale inglese tendente al riconoscimento di ampi margini di autonomia. Le oscillazioni dell’Italia tra i due modelli trovano traduzione nella sua legislazione penale e nella relativa giurisprudenza, chiamata a misurarsi con reati che trovano causa in ragioni legate alla tradizione culturale della comunità di appartenenza del reo. Problema, peraltro, non inedito, dato che il nostro codice penale contemplava il cd. delitto d’onore.
Attraverso l’esposizione di casi giudiziari che hanno dato vita ad una giurisprudenza contraddittoria, talvolta imbarazzante, il Prof. Bernardi ha argomentato come il fattore culturale – pur incidendo sempre sull’elemento volitivo della condotta del reo – finisca per essere misurata dal nostro diritto penale ora come aggravante (è il caso, ad esempio, delle mutilazioni genitali femminili o dell’omicidio nel tragico caso di Hina Salem), ora come giustificazione per una disciplina legislativa ad hoc (è il caso delle macellazioni rituali), talvolta come motivo di attenuazione o esclusione della responsabilità penale (in forza di un riconosciuto diritto alle proprie tradizioni ancestrali, fondato sullo jus soli).
La ragione di questa eterogeneità di risposte – secondo il Relatore – è diversa. Sul piano della legislazione, si spiega perché la pena minacciata svolge un ruolo non solo retributivo ma anche di prevenzione generale: si sanziona, allora, il fattore culturale per indurre ad abbandonarlo (come nell’ipotesi delle infibulazioni). Sul piano della giurisprudenza, invece, molto dipende dall’atteggiamento ideologico del singolo giudice nei confronti del fenomeno immigratorio.
Un quadro ordinamentale dunque, quello illustrato, davvero composito, che il Relatore ha anche invitato a rileggere alla luce di un’altra fondamentale coordinata: il diritto alla piena tutela dei diritti della vittima del cd. reato culturale.
Prossimo appuntamento: venerdì 2 marzo, ore 16.00, presso la sede C.U.R. di Viale Marconi 2, Rovigo. Sarà il Prof. Giuseppe Ugo Rescigno, Emerito di Istituzioni di diritto pubblico nell’Università di Roma, a svolgere la lezione seminariale sul tema “Lo Stato come ente monopolizzatore della forza”. L’incontro è riservato ai soli iscritti alla Scuola.
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